Art. 4

In vigore dal 27 mag 1938
Gli esami od esperimenti prescritti dagli articoli 50 e 63 bis della citata legge, per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di maggiore medico, chimico farmacista, commissario, di sussistenza, di amministrazione, veterinario o del ruolo di comando del corpo automobilistico consistono nelle prove stabilite negli allegati 4 a 10 al presente decreto. Tali prove debbono svolgersi sulla base dei programmi e con lo modalità stabilite negli allegati stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-4

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