Art. 14

In vigore dal 27 mag 1938
Per gli esami di avanzamento a scelta speciale, le commissioni esaminatrici esprimono il giudizio su ciascun candidato osservando le seguenti norme: 1) Ultimate le prove scritte (o presentati i progetti, per gli ufficiali dei servizi tecnici), la commissione, si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla idoneità o non idoneità di ciascun candidato nelle prove stesse e, conseguentemente, sulla sua ammissibilità a quelle orali, pratiche od applicative. Le deliberazioni della commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti. Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione alle prove scritte sostenute. Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota - con scheda segreta ma firmata - per l'idoneità o la non idoneità del candidato nelle prove scritte. È dichiarato idoneo nelle prove scritte ed è ammesso a quelle orali, pratiche od applicative il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una metà. Le relative comunicazioni agli interessati sono fatte dal presidente della commissione. Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale è anche indicato - per ciascun candidato - l'esito della votazione per l'idoneità o la non idoneità; 2) Ultimate le prove orali, pratiche od applicative, commissione si riunisce nuovamente in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato dapprima sulla base dei risultati di tali prove e, successivamente, su quello complessivo degli esami di avanzamento a scelta speciale sostenuti. Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale deve essere giudicato esclusivamente sul complesso delle prove orali, pratiche ed applicative sostenute. Terminata la discussione, ciascun componente della commissione, compreso il presidente, vota - con scheda segreta ma firmata - per la idoneità o per la non idoneità di ciascun candidato. Non prende parte alla votazione riguardante un determinato candidato quel componente della commissione, escluso il presidente, che, durante lo svolgimento delle prove, non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, anche ad una sola delle prove alle quali doveva presenziare. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale. È dichiarato idoneo nelle prove orali, pratiche od applicative il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto: le eventuali frazioni sono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori alla metà. Il candidato che abbia riportato l'idoneità anche nelle prove orali, pratiche od applicative è dichiarato idoneo negli esami per l'avanzamento a scelta speciale. Anche di tale riunione è redatto verbale nel quale debbono essere indicati, per ogni candidato, il modo con il quale si è proceduto alle votazioni, il numero dei voti, favorevoli e sfavorevoli e l'idoneità o la non idoneità negli esami di avanzamento a scelta speciale. Ultimati gli esami, il presidente della commissione invia al Ministero della guerra (Gabinetto) i verbali delle riunioni ed un elenco nominativo di tutti i candidati, indicando, per ciascuno, il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato per le prove scritte e per quelle orali, pratiche od applicative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo