Art. 11

In vigore dal 27 mag 1938
I temi per le prove scritte sono stabiliti dalla commissione esaminatrice e comunicati ai candidati nel momento in cui ha inizio ogni singola prova. I temi debbono permettere ai candidati di dimostrare, in relazione al grado cui aspirano, la maturità della loro intelligenza e la solidità della loro cultura. Gli ufficiali che, nel corso degli esami od esperimenti, intendano di non proseguirli, debbono rilasciare dichiarazione scritta al presidente della commissione. Tutte le altre norme particolari, necessarie per lo svolgimento degli esami od esperimenti, sono stabilite dal presidente della commissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-11

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