REGIO DECRETO·n. 1427·27 giugno 1929
Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, sulla fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.
Vigente dal 22 agosto 1929 20 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2La denuncia da presentare al prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 1 della legge dev
Art. 3La salubrità dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito dei prodotti, prescritta da
Art. 4L'immunità del personale della fabbrica da malattie infettive e diffusive deve risultare d
Art. 5L'efficacia dei processi di sterilizzazione dei prodotti conservati in recipienti a chiusu
Art. 6I laboratori chimici e batteriologici ai quali i produttori debbono rivolgersi per fare an
Art. 7L'analisi annuale obbligatoria dei prodotti, secondo l'articolo 3 della legge, dovrà esser
Art. 8Per i prodotti presentati per l'importazione definitiva il controllo spetta al veterinario
Art. 9Le scatole destinate a contenere i prodotti alimentari della pesca conservati debbono risp
Art. 10Circa l'impiego dell'aceto dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 18 e 19 del
Art. 11Ogni qualvolta nelle visite di controllo sorgano dubbi circa l'identità del prodotto, nonc
Art. 12Le autorità ferroviarie e marittime devono sempre consentire la visita e gli accertamenti
Art. 13Le merci confiscate dalle autorità competenti subiranno il trattamento stabilito dalle vig
Art. 14L'indicazione del peso netto deve riferirsi, fatta eccezione per i prodotti ammarinati, al
Art. 15Nei controlli circa l'indicazione del peso netto, per i recipienti contenenti tonno è cons