Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, sulla fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.
Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, sulla fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti. 20 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
20 articoli
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R Art. 2 La denuncia da presentare al prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 1 della legge dev Art. 3 La salubrità dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito dei prodotti, prescritta da Art. 4 L'immunità del personale della fabbrica da malattie infettive e diffusive deve risultare d Art. 5 L'efficacia dei processi di sterilizzazione dei prodotti conservati in recipienti a chiusu Art. 6 I laboratori chimici e batteriologici ai quali i produttori debbono rivolgersi per fare an Art. 7 L'analisi annuale obbligatoria dei prodotti, secondo l'articolo 3 della legge, dovrà esser Art. 8 Per i prodotti presentati per l'importazione definitiva il controllo spetta al veterinario Art. 9 Le scatole destinate a contenere i prodotti alimentari della pesca conservati debbono risp Art. 10 Circa l'impiego dell'aceto dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 18 e 19 del Art. 11 Ogni qualvolta nelle visite di controllo sorgano dubbi circa l'identità del prodotto, nonc Art. 12 Le autorità ferroviarie e marittime devono sempre consentire la visita e gli accertamenti Art. 13 Le merci confiscate dalle autorità competenti subiranno il trattamento stabilito dalle vig Art. 14 L'indicazione del peso netto deve riferirsi, fatta eccezione per i prodotti ammarinati, al Art. 15 Nei controlli circa l'indicazione del peso netto, per i recipienti contenenti tonno è cons Art. 16 La constatazione del peso netto, oltre che dalle autorità e dagli istituti precedentemente Art. 17 Per avvalersi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge gli inter Art. 18 Le dichiarazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4 della legge debbono essere direttamente Art. 19 È consentito apporre sui recipienti direttamente o per mezzo di targhe o di etichette qual Art. 20 Salvo le disposizioni speciali del presente decreto, l'incarico di vigilanza sulla osserva Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360