Art. 2

In vigore dal 6 set 1929
La denuncia da presentare al prefetto della Provincia ai sensi dell' della legge deve indicare: a) le materie prime che si intendono lavorare, ed i sistemi di lavorazione; b) la ubicazione della fabbrica e dei magazzini di deposito dell'azienda; c) il numero medio delle persone impiegate, distinte per sesso e per età; d) la quantità annua del prodotto che viene fabbricato; e) il laboratorio chimico e batteriologico, autorizzato dallo Stato, al quale si intende richiedere le analisi annuali dei prodotti prescritte dall' della legge. La denuncia deve inoltre contenere la descrizione del macchinario impiegato e del sistema di chiusura dei recipienti adoperati per mettere in commercio il prodotto, ed essere corredata della pianta dei locali di lavorazione, con cenni sulla utilizzazione di ciascuno di essi. Alla denuncia saranno unite le dichiarazioni di cui agli del presente decreto. Copia di tali dichiarazioni sarà conservata presso il fabbricante. Delle denuncie viene data comunicazione dal prefetto ai Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-2

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Art. 2 Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, sulla fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti. — Testo vigente | Portale Normativo