Art. 3
In vigore dal 6 set 1929
La salubrità dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito dei prodotti, prescritta dall' della legge, deve risultare da una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comunale vistata dal podestà.
Indipendentemente da tale dichiarazione, è in facoltà dell'autorità sanitaria di visitare, in qualunque tempo, la fabbrica per accertarsi che nei vari locali di lavorazione e di deposito siano mantenute le necessarie condizioni igieniche.
Se nella visita siano stati accertati inconvenienti da rimuovere, l'autorità sanitaria ne fa rapporto al prefetto, il quale assegna al proprietario della fabbrica un termine perentorio per eliminarli, salvo i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto, con decreto, ordina la chiusura della fabbrica. Del provvedimento è data dal prefetto comunicazione ai Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle finanze.
All'interessato è concesso un termine di trenta giorni per ricorrere contro il provvedimento al Ministero dell'interno, il quale decide in modo definitivo, sentiti i Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.
Così nella dichiarazione dell'ufficiale sanitario come negli altri accertamenti sanitari si terranno presenti le norme del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-3