Art. 7
In vigore dal 6 set 1929
L'analisi annuale obbligatoria dei prodotti, secondo l' della legge, dovrà essere compiuta entro un mese dalla data di inizio delle lavorazioni stagionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-7