Art. 8
In vigore dal 6 set 1929
Per i prodotti presentati per l'importazione definitiva il controllo spetta al veterinario governativo di confine e di porto e agli uffici doganali ed è esercitato, per quanto riguarda la visita sanitaria, nei posti all'uopo designati dal Ministero dell'interno.
Nelle operazioni doganali, presso gli uffici doganali di confine e presso gli uffici di porto, non potrà emettersi bolletta di cauzione per la spedizione dei prodotti in esenzione da visite.
Per i prodotti presentati e dichiarati per esportazione, o per cabotaggio, il controllo spetta ugualmente agli uffici suddetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-8