Art. 12

In vigore dal 6 set 1929
Le autorità ferroviarie e marittime devono sempre consentire la visita e gli accertamenti ritenuti necessari dai funzionari, ufficiali ed agenti cui incombono tali verifiche, i quali del dissuggellamento e dell'apertura dei carri e degli imballaggi debbono compilare apposito verbale, firmato da tutti gli intervenuti, rilasciandone copia al vettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-12

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