Art. 14
In vigore dal 6 set 1929
L'indicazione del peso netto deve riferirsi, fatta eccezione per i prodotti ammarinati, all'intiero contenuto del recipiente, restando assoggettata agli usi commerciali la definizione del rapporto quantitativo tra il prodotto principale indicato sul recipiente e le altre sostanze impiegate per condimento o per conservazione del prodotto stesso.
Per i prodotti ammarinati il peso netto deve riferirsi soltanto al prodotto principale indicato sul recipiente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-14