Art. 15
In vigore dal 6 set 1929
Nei controlli circa l'indicazione del peso netto, per i recipienti contenenti tonno è consentita una tolleranza del 6 per cento, per quelli contenenti prodotti ammarinati è consentita una tolleranza del 2 per cento. Relativamente agli altri prodotti la tolleranza consentita è del 5 per cento, fatta eccezione dei prodotti salati umidi, in barili o recipienti simili di legno, per i quali deve considerarsi tollerato il calo ammesso dall'uso commerciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-15