Art. 11

In vigore dal 6 set 1929
Ogni qualvolta nelle visite di controllo sorgano dubbi circa l'identità del prodotto, nonché circa la preparazione e la conservazione di esso e circa l'identità e qualità delle sostanze all'uopo adoperate, è data facoltà di prelevare campioni dei prodotti dovunque questi si trovino. I campioni, in numero di 4, verranno chiusi in modo da impedire la manomissione ed assicurarne la integrità, e suggellati preferibilmente con ceralacca e col timbro dell'ufficio prelevatore, identificati con firma del funzionario o ufficiale o agente prelevatore. L'interessato ha facoltà di apporre la firma e la timbratura propria. Al medesimo sarà assegnato uno dei campioni. Gli altri campioni accompagnati dal verbale dell'operazione, se prelevati in visite fatte nell'interno del Regno, saranno trasmessi all'autorità sanitaria competente; se prelevati, invece, in visite doganali, saranno trattenuti dal veterinario di confine. Sarà cura di detta autorità sanitaria o del veterinario di confine e di porto di trasmettere i campioni al laboratorio più vicino fra quelli indicati all' del presente regolamento, e, nei casi di contestazione sull'identità del prodotto, al Regio laboratorio centrale di idrobiologia in Roma. In base ai risultati di dette visite l'autorità prelevante procederà alle eventuali denuncie all'autorità giudiziaria. Del risultato di tali visite sarà inoltre data comunicazione al Ministero dell'interno perché - ove si tratti di merce fabbricata in Italia - siano prese le necessarie misure nei riguardi del fabbricante ai sensi degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-11

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Art. 11 Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, sulla fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti. — Testo vigente | Portale Normativo