Art. 18

In vigore dal 6 set 1929
Le dichiarazioni obbligatorie ai sensi dell' della legge debbono essere direttamente apposte, nei modi indicati, sui recipienti, escludendo l'uso di targhe o di etichette. L'obbligo delle dichiarazioni non riguarda i mezzi di imballaggio (casse, gabbie, sacchi, ecc.) usati esclusivamente pel trasporto. Gli involucri di cui al penultimo comma del suddetto articolo ai quali sono applicabili le disposizioni sulle dichiarazioni obbligatorie, sono quelli nei quali il recipiente immediato sia costantemente avvolto e posto in vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-18

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