Art. 4
In vigore dal 6 set 1929
L'immunità del personale della fabbrica da malattie infettive e diffusive deve risultare da una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comunale, vistata dal podestà, da esibirsi all'atto della assunzione del personale medesimo e da conservarsi presso la Direzione dello stabilimento.
Verificandosi qualcuna di tali malattie in una persona già assunta in servizio, la medesima deve essere allontanata dalla fabbrica, e non potrà esservi riammessa, se non dietro presentazione d'un certificato dell'ufficiale sanitario, vistato dal podestà, il quale attesti la cessazione di ogni pericolo di contagio.
Agli effetti di cui sopra l'ufficiale sanitario può, in qualunque tempo, procedere ad accertamenti sanitari circa il personale addetto al lavoro.
Per le misure da imporre al proprietario della fabbrica si seguiranno le norme stabilite nella seconda parte dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-4