Art. 1
In vigore dal 6 set 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, recante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca, conservati in recipienti;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Agli effetti del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, è fabbricante di prodotti alimentari della pesca conservati in scatole, o in altri recipienti, chi attenda, anche stagionalmente, alla suddetta lavorazione in appositi locali con speciali impianti e con l'impiego di mano d'opera industriale.
Sono prodotti alimentari della pesca conservati in scatole od in altri recipienti quelli per la cui conservazione il recipiente costituisce elemento essenziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-1