Art. 6
In vigore dal 6 set 1929
I laboratori chimici e batteriologici ai quali i produttori debbono rivolgersi per fare analizzare la propria produzione sono i laboratori di vigilanza igienica provinciali, autorizzati ai termini degli del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889, e la Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126.
Nei casi di ricorso degli interessati contro i provvedimenti del prefetto ai sensi dell' il Ministero dell'interno disporrà - ove del caso - una nuova analisi dei prodotti da parte del Laboratorio chimico batteriologico del Ministero stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-6