Art. 5

In vigore dal 6 set 1929
L'efficacia dei processi di sterilizzazione dei prodotti conservati in recipienti a chiusura ermetica (trattamento ad alta temperatura), nonché dei processi intesi a garantire l'igienica preparazione e la buona conservazione dei prodotti, deve risultare da una dichiarazione del direttore di uno degli istituti indicati all'. Gli uffici sanitari provinciali e comunali ed il Ministero dell'interno possono, in qualunque tempo, controllare l'efficacia dei suddetti processi. Qualora si riscontrino irregolarità si seguiranno le norme contenute nella seconda parte dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-27;1427#art-5

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