REGIO DECRETO·n. 2506·15 novembre 1923
Norme per la classifica e manutenzione delle strade pubbliche.
Vigente dal 9 ottobre 2010 23 articoli 10 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù d
Art. 2Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª classe provvede lo Stato, s
Art. 3Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2ª classe provvedono le provin
Art. 4Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3ª classe provvedono le provin
Art. 5Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4ª classe provvedono i rispett
Art. 6ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 7Può lo Stato cedere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune tratte o di tutte
Art. 8Può lo Stato assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune o di tutte le st
Art. 9Qualora le provincie ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza,
Art. 10Nel caso dell'art. 7 potrà farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso
Art. 11Nel caso dell'art. 8 potrà lo Stato, mediante convenzione, consolidare il concorso dovuto
Art. 12Potrà una provincia consolidare, mediante singole convenzioni, i concorsi dovuti ad essa d
Art. 13A partire dal 1° luglio 1924 le strade di 1ª classe saranno quelle incluse nell'elenco all
Art. 14L'elenco delle strade della 2ª classe per ciascuna provincia sarà determinato per decreto
Art. 15Presso ciascuna provincia, entro l'anno 1924, il Consiglio provinciale approverà un elenco
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102), nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1994 (in G.U. 15/12/1924, n. 291), convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102) ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 2.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 3.
- 5 ottobre 2019· modifica
nel modificare l'Elenco annesso alla L. 17 maggio 1928, n. 1094 (in G.U. 31/05/1928, n. 127), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'Allegato.
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 21)) l'abrogazione dell'art. 6.