Art. 3
In vigore dal 1 ott 1931
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2ª classe provvedono le provincie, salvo il disposto dell'. La spesa relativa è ripartita tra lo Stato e ciascuna provincia interessata nella misura di un quarto a carico dello Stato e tre quarti a carico della provincia.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ha disposto (ocn l'art. 1, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 1932 "cessa il contributo, a carico dello Stato, per la manutenzione delle strade di cui all'art. 3 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-3