Art. 2

In vigore dal 18 giu 1925
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª classe provvede lo Stato, salvo il disposto dell'. La spesa relativa alla tratta scorrente in ciascuna provincia è ripartita tra lo Stato e la provincia stessa nella misura d'una metà a carico dello Stato e d'una metà a carico della provincia.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1994, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1925 la manutenzione delle strade di prima classe gia' provinciali rimarra' provvisoriamente affidata, sotto la sorveglianza degli uffici del Genio civile, alle Provincie che ne abbiano fatta richiesta o che l'abbiano comunque di fatto conservata, senza bisogno di apposite convenzioni e in base alle norme di cui al presente decreto".
  • Il Regio D.L. 9 giugno 1925, n. 890, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1994, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 2 (primo e secondo comma), 3, 4, 5 e 7 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1994, sono prorogate fino al 30 giugno 1926, salvo quanto potra' essere stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-2

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