Art. 7
In vigore dal 4 dic 1923
Può lo Stato cedere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune tratte o di tutte le strade della 1ª classe alle rispettive provincie attraversate, quando e fino a che ritenga questa concessione utile agli effetti della buona viabilità. In tal caso lo Stato rifonderà a ciascuna provincia interessata una metà della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell', secondo modalità da determinarsi per regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-7