Art. 10

In vigore dal 4 dic 1923
Nel caso dell' potrà farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso dello Stato, nella spesa di manutenzione di una data tratta di strada della 1ª classe, in un'annualità costante a favore della provincia attraversata, per un periodo non superiore agli anni sei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo