Art. 14

In vigore dal 4 dic 1923
L'elenco delle strade della 2ª classe per ciascuna provincia sarà determinato per decreto Reale, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato. L'impegno del concorso dello Stato nelle spese di manutenzione per queste strade decorrerà per ciascuna provincia dal 1° luglio susseguente alla data del decreto Reale di cui sopra.
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