Art. 19
In vigore dal 4 dic 1923
Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade della 1ª classe corrispondono alle nazionali e le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali.
Però, a partire dalla nuova classifica, non competerà più indennità di traversa ai comuni per quelle tratte di strada che attraversino abitati la cui popolazione concentrata superi i 20 mila abitanti. Non competerà poi indennità per l'attraversamento di capoluoghi di provincia con strade della 2ª o 3ª classe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-19