Art. 22
In vigore dal 4 dic 1923
Il Governo del Re provvederà a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni di legge relative alla costruzione e manutenzione delle strade ed alla polizia stradale, e ad emettere, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-22