Art. 20
In vigore dal 4 dic 1923
Nulla è innovato, per quanto riguarda le strade vicinali, alle norme del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, numero 1446.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601; 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall' del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-20