Art. 15

In vigore dal 4 dic 1923
Presso ciascuna provincia, entro l'anno 1924, il Consiglio provinciale approverà un elenco delle strade della 3ª classe. Questo elenco sarà pubblicato per la durata di tre mesi, e nel frattempo i comuni interessati potranno far pervenire al Regio prefetto le proprie osservazioni in merito. L'elenco definitivo sarà determinato per decreto del Ministero dei lavori pubblici su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-15

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