Art. 17
In vigore dal 9 ott 2010
Nulla è innovato alle leggi vigenti per quanto riguarda la competenza delle spese di costruzione delle strade. Dopochè una strada sia ultimata, verrà classificata ai sensi dell' per la successiva manutenzione.
La classifica si farà per legge se trattasi di strade da iscriversi alla 1ª classe; per decreto Reale su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato, se trattasi di strade da iscriversi alla 2ª classe; per decreto del Ministro dei lavori pubblici, su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile, se trattasi di strade da iscriversi alla 3ª classe;....
L'obbligo per le provincie di mantenere le strade di 3ª classe... decorreranno dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto Ministeriale di cui sopra, in modo che rimanga sempre un margine di tempo di almeno 6 mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-17