Art. 1
In vigore dal 4 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle opere pubbliche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi:
a) Appartengono alla 1ª classe: le strade che complessivamente costituiscono la rete viabile principale del Regno ed i principali allacciamenti di questa alle reti viabili degli Stati limitrofi;
b) Appartengono alla 2ª classe: le strade, non appartenenti alla 1ª classe, che servono in generale alla più diretta comunicazione fra il capoluogo d'una provincia ed i capoluoghi delle provincie limitrofe, ovvero congiungono il capoluogo d'una provincia coi capoluoghi dei circondari in cui è divisa, od infine congiungono il capoluogo d'una provincia coi vicini porti marittimi, lacuali o fluviali, ovvero con valichi alpini od appenninici importanti;
c) Appartengono alla 3ª classe: in generale le strade che, formando con quelle della 1ª e 2ª classe una rete organica, mettono in comunicazione diretta o indiretta i capoluoghi dei comuni d'una provincia coi rispettivi capoluoghi di mandamento e di circondario;
d) Appartengono alla 4ª classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi;
e) Appartengono alla 5ª classe: le strade militari aperte al pubblico transito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-1