Art. 1

In vigore dal 4 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle opere pubbliche; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi: a) Appartengono alla 1ª classe: le strade che complessivamente costituiscono la rete viabile principale del Regno ed i principali allacciamenti di questa alle reti viabili degli Stati limitrofi; b) Appartengono alla 2ª classe: le strade, non appartenenti alla 1ª classe, che servono in generale alla più diretta comunicazione fra il capoluogo d'una provincia ed i capoluoghi delle provincie limitrofe, ovvero congiungono il capoluogo d'una provincia coi capoluoghi dei circondari in cui è divisa, od infine congiungono il capoluogo d'una provincia coi vicini porti marittimi, lacuali o fluviali, ovvero con valichi alpini od appenninici importanti; c) Appartengono alla 3ª classe: in generale le strade che, formando con quelle della 1ª e 2ª classe una rete organica, mettono in comunicazione diretta o indiretta i capoluoghi dei comuni d'una provincia coi rispettivi capoluoghi di mandamento e di circondario; d) Appartengono alla 4ª classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi; e) Appartengono alla 5ª classe: le strade militari aperte al pubblico transito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-1

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