Art. 9
In vigore dal 4 dic 1923
Qualora le provincie ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza, giusta le disposizioni del presente decreto, in condizioni di regolare manutenzione, il Ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell'inadempienza da parte degli Enti stessi, potrà con suo decreto disporre che, a cura del Prefetto della provincia, sia delegato presso l'Amministrazione provinciale o comunale uno speciale Commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali occorrenti e di ordinarne il pagamento a carico del bilancio degli Enti stessi, con facoltà di disporre l'applicazione del contributo di utenza, se questo non sia stato istituito, o di altro tributo che possa ancora applicarsi, in conformità di legge, da parte della provincia e del comune.
Contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al precedente comma non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-9