Art. 8

In vigore dal 4 dic 1923
Può lo Stato assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune o di tutte le strade della 2ª classe quando e fino a che ritenga ciò utile agli effetti della buona viabilità. In tal caso ciascuna provincia interessata rifonderà allo Stato i tre quarti della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell', secondo modalità da determinarsi per regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-8

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