Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 4 dic 1923
Nel caso dell' potrà farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso dello Stato, nella spesa di manutenzione di una data tratta di strada della 1ª classe, in un'annualità costante a favore della provincia attraversata, per un periodo non superiore agli anni sei.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-10