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Norme per la classifica e manutenzione delle strade pubbliche.
REGIO DECRETO · n. 2506
Norme per la classifica e manutenzione delle strade pubbliche.
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Indice dell’atto
23 articoli
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù d
Art. 2
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª classe provvede lo Stato, s
Art. 3
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2ª classe provvedono le provin
Art. 4
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3ª classe provvedono le provin
Art. 5
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4ª classe provvedono i rispett
Art. 7
Può lo Stato cedere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune tratte o di tutte
Art. 8
Può lo Stato assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune o di tutte le st
Art. 9
Qualora le provincie ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza,
Art. 10
Nel caso dell'art. 7 potrà farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso
Art. 11
Nel caso dell'art. 8 potrà lo Stato, mediante convenzione, consolidare il concorso dovuto
Art. 12
Potrà una provincia consolidare, mediante singole convenzioni, i concorsi dovuti ad essa d
Art. 13
A partire dal 1° luglio 1924 le strade di 1ª classe saranno quelle incluse nell'elenco all
Art. 14
L'elenco delle strade della 2ª classe per ciascuna provincia sarà determinato per decreto
Art. 15
Presso ciascuna provincia, entro l'anno 1924, il Consiglio provinciale approverà un elenco
Art. 17
Nulla è innovato alle leggi vigenti per quanto riguarda la competenza delle spese di costr
Art. 18
Agli effetti della polizia stradale, ai sensi del Cap. IV, della legge 20 marzo 1865, n. 2
Art. 19
Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli articoli 41 e 4
Art. 20
Nulla è innovato, per quanto riguarda le strade vicinali, alle norme del decreto Luogotene
Art. 21
Nessun aumento di stanziamenti potrà essere fatto a carico del bilancio dello Stato per sp
Art. 22
Il Governo del Re provvederà a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni d
Art. 23
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazze