REGIO DECRETO·n. CCCLXXXVII·31 agosto 1907
Che istituisce e riordina scuole maschili di commercio ed industria in Torino.
Vigente dal 15 ottobre 1907 24 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Concorrono al mantenimento della scuola: 1° il Ministero di agricoltura, industria e comme
Art. 3Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, ed al
Art. 4La scuola è maschile diurna. Essa comprende gli insegnamenti che seguono: Italiano. Storia
Art. 5Alla scuola sono annessi: un Museo merciologico, un laboratorio per le esercitazioni prati
Art. 6Per l'ammissione al 1° anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o dal
Art. 7Agli allievi che siano stati promossi dal 2° al 3° anno del corso è rilasciato dal Ministe
Art. 8L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza, presieduta dal presi
Art. 9Il presidente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Gi
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta ogni mese durante l'anno scolastico; si a
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore, il quale per quest
Art. 13Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio sarà approvato il ruolo org
Art. 14Il direttore è nominato in seguito a pubblico concorso; tuttavia egli potrà essere scelto
Art. 15La scuola ha altresì un economo-segretario, il quale riscuota le tasse scolastiche, versan