Art. 6
In vigore dal 30 ott 1907
Per l'ammissione al 1° anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o dalle scuole tecniche o dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.
Saranno pure ammessi i licenziati delle suole italiane all'estero, di grado corrispondente a quelle sovraindicate; i licenziati da scuole estere che, a giudizio della Giunta di vigilanza e del Consiglio dei professori, siano ritenute equivalenti a quelle italiano di cui sopra, nonché gli alunni stranieri o delle colonie, convittori del R. Istituto internazionale, che, a giudizio della Giunta e del Collegio suddetti, siano ritenuti maturi per seguire il corso, sulla base di documenti o di una prova complessiva.
Ai corsi successivi sono inscritti soltanto gli allievi che abbiano superato l'esame di promozione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale, dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
L'alunno che, per due anni consecutivi, è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola.
Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.
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