Art. 2

In vigore dal 30 ott 1907
Concorrono al mantenimento della scuola: 1° il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire seimila per l'esercizio 1907-908 e con annue lire ottomila per gli esercizi successivi; 2° la Camera di commercio, con lire cinquemila per l'anno 1907 e con annue lire diecimila per gli anni successivi; 3° il comune di Torino, con annuo lire quattromila. L'Istituto internazionale italiano fornisce gratuitamente i locali alla scuola, nel proprio palazzo, via Saluzzo 55 e provvede alla loro manutenzione ordinaria, al loro riscaldamento ed alla illuminazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-2

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