Art. 4
In vigore dal 30 ott 1907
La scuola è maschile diurna. Essa comprende gli insegnamenti che seguono:
Italiano.
Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale.
Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica applicata al commercio - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale - Usi commerciali.
Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale.
Computisteria e ragioneria.
Elementi di fisica, chimica e scienze naturali - Merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi - Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi - Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.
Lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo.
Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazione e di importazione, e di imprese di trasporti.
Calligrafia, dattilografia e stenografia.
L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio pel francese e per una delle altre due lingue: inglese e tedesca.
L'alunno non può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, ma ha diritto di iscriversi al corso di lingua spagnuola, il quale è facoltativo.
Saranno tenute annualmente nella scuola conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio.
Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-4