Art. 1

In vigore dal 30 ott 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge del 30 giugno 1907, n. 414; Visti i RR. decreti in data 8 gennaio 1899, n. 5 e 21 agosto 1902, n. 405; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Torino in data 10 e 12 luglio 1907, della Camera di commercio della stessa città, in data 22 giugno 1907 e del R. Istituto internazionale italiano in data 3 giugno 1907; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Torino, por iniziativa del R. Istituto internazionale italiano e della Camera di commercio di Torino, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una scuola media di commercio, col fine di avviare i giovani allo esercizio pratico del commercio e delle professioni attinenti ad esso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-1

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