Art. 7

In vigore dal 30 ott 1907
Agli allievi che siano stati promossi dal 2° al 3° anno del corso è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma di computista. Agli allievi che abbiano superato, dopo il 4° anno, l'esame di licenza della scuola media, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale. Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo di ammissione, senza esami, ai corsi delle Regie scuole superiori di commercio nel Regno, por il conseguimento della laurea ed agli esami di concorso agli assegni ed alle borse di pratica commerciale all'estero, a quelli di delegati commerciali all'estero di 2ª classe; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di egual grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-7

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Art. 7 Che istituisce e riordina scuole maschili di commercio ed industria in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo