Art. 11
In vigore dal 30 ott 1907
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per l'approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti dei vari capitoli del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere sui regolamenti e suoi ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, annualmente, le variazioni;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero ed agli enti contribuenti una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
h) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni di ordine amministrativo, contemplate o non dal presente statuto, ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-11