Art. 16
In vigore dal 30 ott 1907
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarietà sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati alla stregua dello stipendio iniziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-16