Art. 14

In vigore dal 30 ott 1907
Il direttore è nominato in seguito a pubblico concorso; tuttavia egli potrà essere scelto dal ministro nel personale insegnante, su proposta della Giunta di vigilanza. I professori possono essere ordinari o straordinari o incaricati. I professori ordinari sono nominati con decreto Reale; gli straordinari con decreto Ministeriale; gli incaricati sono nominati anno per anno, su proposta della Giunta di vigilanza. Il direttore, come gl'insegnanti scelti in seguito a concorso, sono nominati, in via di esperimento, reggenti. La reggenza non può avere una durata minore di due anni, nè maggiore di cinque anni. Trascorso il periodo di esperimento, i reggenti possono essere nominati titolari se apposite ispezioni, da ordinarsi dal ministro, avranno dimostrato che essi posseggono le qualità e le attitudini necessarie. Per le vacanze che si verificassero nel corso dell'anno scolastico il ministro provvederà con incarichi temporanei, su proposta della Giunta di vigilanza. Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza. I professori insegnanti nella scuola media non possono impartire lezioni private, sia separatamente, che collettivamente agli allievi della scuola stessa.
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Art. 14 Che istituisce e riordina scuole maschili di commercio ed industria in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo