Art. 17

In vigore dal 30 ott 1907
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante ad un'altra R. scuola media di commercio, dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e viceversa, purchè i funzionari da trasferirsi siano nominati con decreto Reale o Ministeriale, ed i funzionari stessi ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale. Nel caso di essi passaggi, sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-17

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Art. 17 Che istituisce e riordina scuole maschili di commercio ed industria in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo