Art. 20
In vigore dal 30 ott 1907
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare ed all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili; provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze; nel caso di assenze prolungate, ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza sui provvedimenti adottati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-20