Art. 20

In vigore dal 30 ott 1907
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare ed all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili; provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze; nel caso di assenze prolungate, ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti. Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza sui provvedimenti adottati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo