Art. Disposizioni transitorie
In vigore dal 30 ott 1907
Disposizioni transitorie.
a) nei primi tre anni di funzionamento della scuola sarà provveduto agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi mercè incarichi annuali;
b) coll'apertura dell'anno scolastico 1907-908 funzionerà il primo corso della scuola media istituita col presento statuto.
Gli allievi del 2° e 3° anno della scuola commerciale annessa al R.
Istituto internazionale italiano seguiranno il corso ordinario della scuola a cui sono iscritti;
c) gli alunni che hanno compiuti i loro studi nella scuola commerciale annessa al R. Istituto internazionale prima della istituzione della 4ª classe della R. scuola media di commercio istituita col presente decreto, potranno - sempre che in base al titolo degli studi compiuti siano stati iscritti alla R. scuola superiore di commercio in Torino e vi abbiano compiuto il primo anno di corso e superato i relativi esami - essere ammessi a conseguire per esami il diploma di licenza nella R. scuola media di commercio;
d) la scuola preparatoria annessa al R. Istituto internazionale sarà dalla data ora accennata avocata all'Istituto stesso, il quale ne curerà il riordinamento, secondo le vigenti disposizioni per trasformarla in scuola inferiore di commercio, con tre anni di corso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Storico versioni
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