Art. 12
In vigore dal 30 ott 1907
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore, il quale per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando contemporaneamente comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.
Il direttore della scuola non può essere rettore del convitto internazionale.
Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-12