Art. 10

In vigore dal 30 ott 1907
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta ogni mese durante l'anno scolastico; si aduna inoltre quando il presidente creda necessario di convocarla, o due dei suoi componenti facciano la domanda della convocazione. Le adunanze sono valide quando v'interviene la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio i componenti della Giunta che, senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-10

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