Art. 9

In vigore dal 30 ott 1907
Il presidente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce periodicamente al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;387#art-9

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