REGIO DECRETO·n. 4273·2 gennaio 1887
Che istituisce un comando della difesa marittima locale presso ciascuna sede di dipartimento.
Vigente dal 23 luglio 1892 22 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 lugli
Art. 2Il Comando locale della difesa marittima comprende due servizi: Difesa fissa e difesa mobi
Art. 3Il servizio della difesa fissa si riferisce alla manutenzione e maneggio del seguente mate
Art. 4Il servizio della difesa mobile comprende: 1. La nave centrale della difesa marittima loca
Art. 5Il comandante della difesa marittima locale dipende direttamente dal comandante in capo de
Art. 6Un ufficiale superiore dello stato maggiore generale della R. Marina, ha il comando della
Art. 7Dipendono dal comandante della difesa locale: a) Un ufficiale superiore dello stato maggio
Art. 8È inoltre aggregato al Comando della difesa marittima locale, sotto gli ordini del capo de
Art. 9La quantità e proporzione del personale militare e tecnico che, oltre a quello indicato da
Art. 10È pure fissato annualmente dal Nostro Ministro di Marina il supplemento di personale che i
Art. 11I cannonieri e torpedinieri della difesa marittima locale costituiscono il nucleo permanen
Art. 12Il comando locale della difesa ha sede presso ogni dipartimento marittimo sopra una R. nav
Art. 13Il comandante della difesa locale avrà il comando della nave centrale, e ne sarà ufficiale
Art. 14Sopra la nave centrale dovrà tenersi convenientemente ordinato parte almeno del materiale
Art. 15Le navi destinate all'ufficio di navi centrali saranno per questo servizio considerate in
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- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 5.